Rimessione alle Sezioni Unite

In virtù dell’Ordinanza interlocutoria del 25.7.2023, con cui il Tribunali di Milano, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., ha chiesto alla Corte di legittimità di chiarire «se in tema di esecuzione forzata – anche solo minacciata – fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di “interessi legali” o “di legge” ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art. 1284 primo comma c.c. o – a partire dalla data di proposizione della domanda – possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto  articolo», nonché dell’Ordinanza interlocutoria del 3.8.2023, con cui Il Tribunale di Parma – in funzione di giudice del lavoro – ha chiesto, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. «se l’art. 429, comma 3, c.p.c. – nella parte in cui stabilisce che alla condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro debbano aggiungersi «gli interessi nella misura legale», oltre che il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito – costituisca norma speciale rispetto all’art. 1284, comma 4, c.c., da ritenersi, dunque, inapplicabile in caso di crediti di lavoro, oppure se, al contrario, il citato art. 429 c.p.c. contenga un rinvio all’art. 1284 c.c. nella sua interezza, tale da includere anche il quarto comma e, così, “gli interessi legali maggiorati” (o “super-interessi”) a far data dalla domanda giudiziale», la Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.

La questione è alimentata dal recente revirement attuato dalla S.C. con l’Ordinanza n. 61 del 3.1.2023, con cui era stato (finalmente) statuito che: «Il saggio di interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d’applicazione».

È ragionevole attendersi una pronuncia “nomofilattica” che restituisca al comma 4 dell’art. 1284 c.c. il ruolo di deflazione dei contenziosi che il legislatore aveva inteso attribuirgli, e che una lettura riduttiva e miope della giurisprudenza gli aveva inspiegabilmente sottratto.

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