La mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo: parlano le Sezioni Unite.

Con la recentissima sentenza n. 19596/2020, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di materia assoggettata a mediazione obbligatoria, l’onere di promuovere la procedura è a carico della parte opposta; pertanto, in caso di inerzia di quest’ultima, alla pronuncia di improcedibilità della domanda dovrà seguire la revoca del decreto ingiuntivo emesso in suo favore nel giudizio monitorio.

Prima di entrare nel merito della statuizione in esame, appare opportuno ripercorrere brevemente il quadro normativo della procedura di mediazione, che consiste in quell’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo per la composizione di una controversia in materia civile e/o commerciale.

Nell’ordinamento esistono quattro tipologie di mediazione (facoltativa, obbligatoria, delegata e concordata) che differiscono tra loro essenzialmente in ordine alla sussistenza o meno dell’obbligo di esperire la procedura, ovvero quanto al momento in cui tale obbligo sorge.

La procedura di mediazione è disciplinata dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che all’art. 5 stabilisce che:

  • quale condizione di procedibilità della domanda, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia nelle materie specificatamente individuate[1], è preliminarmente tenuto ad esperire il procedimento di mediazione;
  • a pena di decadenza, l’improcedibilità della domanda deve essere eccepita dal convenuto, ovvero rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
  • se la mediazione è iniziata, ma non si è conclusa, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata del procedimento di mediazione (non superiore a tre mesi); allo stesso modo, quando la mediazione non è stata esperita il giudice assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda;
  • la disciplina non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (cfr. art. 5, comma 4).

Il legislatore ha dunque previsto uno specifico momento processuale in cui la mediazione, nelle materie obbligatorie ex lege, si inserisce nel contesto di una procedura di ingiunzione; ciò in ragione della peculiarità del procedimento monitorio e della difficoltà di conciliare un istituto con finalità tipicamente deflattive – come la mediazione – nel contesto di un procedimento, quello monitorio, caratterizzato da forme sommarie di accertamento a contradditorio eventuale e differito.

Se il legislatore – nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo – ha individuato il momento in cui è necessario introdurre la procedura di mediazione, non ha però chiarito in capo a quale soggetto (debitore opponente o creditore opposto) ricada l’onere di attivare la procedura.

Ne è derivato un copioso dibattito giurisprudenziale e dottrinale che, in sintesi, ha visto contrapporsi le seguenti tesi:

  1. coloro che sostenevano che la procedura di mediazione fosse a carico del debitore opponente – in aderenza a quanto statuito dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 24629/2015 – argomentavano principalmente che: i) poiché l’opponente ha la veste processuale di attore, è su di lui che grava l’onere di procedere all’instaurazione di un giudizio che sottoponga al vaglio del giudice la fondatezza della domanda creditoria; ii) è parte opponente che ha interesse a impedire il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo e che, pertanto, dovrà attivarsi per impedire che ciò avvenga, anche promuovendo la mediazione;
  2. al contrario, coloro i quali ritenevano che l’onere gravasse sul creditore opposto, assumevano che: i) a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo le parti riprendono la propria veste e, pertanto, il creditore opposto, in qualità di attore sostanziale, ha il dovere di attivare la mediazione come avverrebbe in un qualsiasi giudizio ordinario; ii) l’improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato avvio della procedura di mediazione determinerebbe la revoca del decreto ingiuntivo, senza pregiudizio della possibilità di ottenere un ulteriore provvedimento identico al precedente, mentre l’orientamento della sentenza n. 24629 del 2015 conduce al risultato per cui all’improcedibilità dell’opposizione deve fare seguito l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo.

È, quindi, palese che l’adesione all’una o all’altra tesi comporti soluzioni radicalmente opposte: l’effetto dell’improcedibilità della domanda che consegue al mancato esperimento del procedimento di mediazione implica che, se l’onere è posto a carico del debitore opponente, si determina l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo, mentre in caso contrario, ne deriva la revoca del decreto ingiuntivo emesso.

Pertanto, la Cassazione a Sezioni Unite, ritenendo necessario un suo intervento nomofilattico, ha statuito che l’unica interpretazione costituzionalmente orientata, in ragione di argomentazioni di carattere testuale, logico e sistematico, è quella di porre a carico del creditore opposto l’onere di esperire il tentativo di mediazione.

A fondamento della sua decisione il Supremo Collegio ha in primo luogo evidenziato ragioni di natura normativa: i) è inopportuno che il debitore opponente sia costretto a indicare l’oggetto e le ragioni di una pretesa non sua (cfr. art. 4, comma 2, D.Lgs. 28/2010); ii) l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione (cfr. art. 5, comma 1-bis) e tale posizione è quella dell’attore che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto; iii) non appare logico che un effetto favorevole come l’interruzione della prescrizione si determini grazie a un’iniziativa assunta dal debitore (cfr. l’art. 5, comma 6, D.Lgs. 28/2010).

Alle argomentazioni di carattere testuale le Sezioni Unite affiancano ragioni di ordine logico e sistematico: i) la peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo determina che sia più conforme al sistema che ciascuna parte riprenda la propria posizione, derivandone che sarà il creditore opposto a dover assumere l’iniziativa di promuovere la mediazione; ii) l’effetto derivante dall’inerzia imputabile al debitore opponente (l’irrevocabilità del decreto), già attivatosi per promuovere il giudizio di opposizione – che è in concreto l’unico rimedio processuale che la legge riconosce in presenza di un provvedimento monitorio – appare una forzatura.

Infine, la Corte di Cassazione, richiamando le pronunce della Corte Costituzionale in materia di c.d. giurisdizione condizionata (nello specifico la sentenza n. 98/2014[2]), ha rilevato il contrasto tra i principi enunciati dal Giudice delle leggi e l’onere di promuovere la mediazione a carico del debitore opponente che, in caso di sua inerzia, determina l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento di natura non giurisdizionale.

In ragione di quanto sopra, le Sezioni Unite di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».

[1]              Per quanto attiene la mediazione obbligatoria, le materie individuate dall’art. 5, comma 1-bis, sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

[2]              Secondo la Corte Costituzionale le forme di accesso alla giurisdizione condizionata, previo adempimento di oneri, sono legittime purché ricorrano certi limiti; sono illegittime le norme che collegano al previo mancato esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dall’azione giudiziaria.

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