La fabbrica delle inammissibilità/improcedibilità in Cassazione

In tema di ricorso per cassazione, vanno segnalati due recenti arresti:

  • , Sez. I, 18 febbraio 2021 n. 4401 (Pres. VALITUTTI, Rel. SCORDAMAGLIA), con cui la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e l’attestazione di conformità della copia analogica prodotta risulti sottoscritta, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, dopo che il cliente aveva già conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore;
  • , Sez. I Civile, ordinanza 16 febbraio – 23 marzo 2021, n. 8097 (Pres. CAMPANILE, Rel. TERRUSI), con cui la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo p.e.c. (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria. Ai fini invece della procedibilità del ricorso nel caso in cui la controparte sia rimasta solo intimata, il ricorrente deve depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica [della medesima decisione] entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.

Nella prima decisione si nota un’erronea indicazione normativa; nella seconda, una totale omissione della fonte normativa da cui sarebbe tratto l’assai dubbio principio.

Per quanto riguarda l’attestazione di conformità, l’art. 16-bis, comma 9-bis del d.l. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012 (c.d. “decreto crescita”, che costituisce l’esatto riferimento normativo), prevede – contrariamente a quanto afferma la Suprema Corte – che il potere di attestare la conformità della copia cartacea del provvedimento giurisdizionale redatto originariamente in forma telematica compete esclusivamente al difensore ammesso al relativo fascicolo informatico.

Tale potere, riferendosi al precedente grado di giudizio, non soltanto non viene meno a seguito dell’affidamento dell’incarico al nuovo difensore “cassazionista” mediante la procura speciale prevista per il grado di legittimità, ma non è neppure oggetto di conferimento nel momento del rilascio della procura.

Ragion per cui, tanto ai fini dell’art. 16-bis, comma 9, del decreto crescita, quanto ai fini dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994 (che è il riferimento erroneamente indicato nella prima sentenza, e che riguarda le notifiche degli avvocati) è del tutto irrilevante che il difensore che rende l’attestazione sia – nel momento in cui la rende – munito di procura alle liti (anche) per il (successivo grado di) giudizio in cui è necessaria la produzione dell’attestazione.

Per quanto riguarda, invece, la stringata decisione sull’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della sentenza, l’unico precedente cui far riferimento è una sentenza delle SS.UU. (25 marzo 2019, n. 8312), in cui la Suprema Corte ha dovuto affrontare il problema del se “in assenza nel fascicolo di copia autentica della sentenza impugnata, che risulti essere stata notificata a mezzo PEC e tempestivamente depositata agli atti priva dell’attestazione di conformità, senza il disconoscimento da parte del controricorrente della conformità della suddetta copia all’originale telematico, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, in conformità con l’orientamento espresso da Cass. n. 30765 del 2017 o se, invece, debba pervenirsi ad una diversa soluzione sulla base della successiva Cass. SU 24 settembre 2018, n. 22438, ove sono stati indicati principi innovativi per il ricorso nativo digitale”.

Con tale arresto le Suprema Corte aveva stabilito che: “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio”.

Ebbene, non è chiara l’analogia che applica la sanzione dell’improcedibilità, sia nel caso in cui la controparte formalmente disconosca la conformità della sentenza depositata, sia nel caso in cui la controparte rimanga intimata e pertanto nulla possa disconoscere (sent. n. 8097/2021).

Tali decisioni sono il frutto avvelenato del “respingimento” programmatico del contenzioso civile, in cui le novità introdotte dal c.d. “processo telematico” vengono scrupolosamente vagliate alla ricerca di possibili “invalidità” che legittimino la Corte a rifiutare l’esame del merito del ricorso.

Una situazione che dovrebbe indurre i vertici della Corte a intervenire energicamente, per tutelare il prestigio dell’Istituzione.

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