conclusioni della Procura Generale sulla Rimessione alle Sezioni Unite

Per quanto riguarda la Rimessione alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (https://www.studiocapponidifalco.com/rimessione-alle-sezioni-unite/), aventi ad oggetto l’interpretazione dell’art. 1284, 4 comma, c.p.c., a seguito dell’Ordinanza interlocutoria del 25.7.2023 del Tribunali di Milano (Ricorso R.G. n. 12260/2023; n. 1 del Ruolo, rel. cons. E. Scoditti, Sostituti Procuratori Generali: Stanislao De Matteis e Anna Maria Soldi), nonché dell’Ordinanza interlocutoria del 3.8.2023 del Tribunale di Parma Ricorso (Ricorso R.G. n. 16885/2023; n. 2 del Ruolo, rel. cons. E. Scoditti, Sostituti Procuratori Generali: Stanislao De Matteis e Anna Maria Soldi), in virtù della pubblica udienza del 26 marzo 2026, i P.M. nelle Memorie ex art. 363 bis c.p.c. hanno, rispettivamente, così concluso:

  1. chiede che le Sezioni Unite vogliano affermare la seguente regula iuris:

quando il titolo esecutivo, formatosi nella vigenza dell’art. 1284, comma 4, c.c., stabilisce che sulla sorte capitale debbono essere computati gli interessi legali, e le parti non abbiano concordato il tasso degli interessi cd. processuali, detto titolo andrà interpretato come segue: “gli interessi debbono essere computati al tasso previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. dalla data indicata e sino alla instaurazione del giudizio ed al tasso maggiorato previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo”.Rinvio pregiudiziale tribunale milano.

  1. chiede che le Sezioni Unite vogliano interpretare l’art. 429, comma 3, c.p.c. nel senso “che esso contiene un rinvio all’art. 1284 c.c. nella sua interezza, tale da includere anche il comma 4 e, così, “gli interessi legali maggiorati” (o “super-interessi”) a far data dalla domanda giudizialeRinvio pregiudiziale lavoro 429 cpcp e 1284 cc (def.).
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